Tribunale di Lucera

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Lucera, 20 novembre 2008
 
Si trasmette la nota, in data odierna, del Dirigente del III Settore Economico-Finanziario del Comune di Lucera, riferita all'avviso pubblico per l'acquisizione della disponibilità degli esercenti la professione forense all'affidamento di incarichi per conto del Comune.
 
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
del Circondario del Comune di Lucera
avv. Giuseppe Agnusdei
 
 
----- Original Message -----

Oggetto: Criteri ed avviso pubblico affidamento incarichi di assistenza fiscale. Invio.

            Con determinazione n. 349 del 12/11/2008, pubblicata all’Albo Pretorio comunale in data 17/11/2008, sono stati stabiliti i criteri per l’affidamento degli incarichi di assistenza fiscale e relativo avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità degli esercenti la professione forense per conto del Comune di Lucera.

           

            Per l’opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, il file dell’avviso pubblico precisando che, i sessanta giorni decorrono dal 17/11/2008.

 

            Distinti saluti.

           

                                                                                                                                                                          Il Dirigente del III Settore Ec. Fin.

                                                                                                                                                                                 (Dott. Raffaele CARDILLO)

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

 

            PREMESSO che:

-          questo Ente ha sovente necessità di affidare ad avvocati liberi professionisti, incarichi per la tutela dell’Ente, nelle controversie che insorgono e che vedono coinvolti gli interessi del Comune;

-          con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del 12/11/2008 sono stati approvati i criteri generali per l’affidamento degli incarichi di assistenza legale per il Comune di Lucera;

 

            PRESO ATTO che:

-          al fine di formare un elenco di avvocati di fiducia dell’Ente, necessita approvare l’Avviso Pubblico inteso ad acquisire la disponibilità dei liberi professionisti, abilitati ad esercitare la professione forense, a ricevere eventuali incarichi di assistenza legale da parte di questo Ente;

-          le domande di inclusione nell’elenco dovranno pervenire entro e non oltre i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando;

-          con l’avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale di gara d’appalto o di trattativa privata;

-          i dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell’elenco e dell’eventuale affidamento dell’incarico;

 

            TENUTO CONTO che, con atto successivo verrà nominata una commissione che valuterà le domande fatte pervenire dai professionisti interessati;

 

            VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

 

            VISTO il Regolamento di Contabilità

           

D E T E R M I N A

 

1.      DI APPROVARE, come approva, l’Avviso Pubblico qui allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’acquisizione della disponibilità degli esercenti la professione forense a ricevere eventuali incarichi legali per conto del comune di Lucera (All. 1);

2.      DI STABILIRE che, le domande di inclusione nell’elenco dovranno pervenire entro e non oltre i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando;

3.      DI PUBBLICARE l’Avviso Pubblico presso l’Albo Pretorio del Comune di Lucera e sul sito web www.comune.lucera.fg.it;

4.      DI DARE ATTO che, si provvederà con successive determinazioni dirigenziali all’affidamento degli incarichi in parola ed all’assunzione degli atti conseguenti;

5.      DI UTILIZZARE la disponibilità di € 5.000,00 quale compenso lordo previsto per le attività di formazione dell’elenco e dell’eventuale affidamento dell’incarico;

6.      DI STABILIRE che, con atto successivo verrà nominata la commissione che valuterà le domande di disponibilità dei professionisti interessati;

7.      DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Commissario Prefettizio, all’Albo Pretorio, al Segretario Generale, all’Ufficio Stampa e alla Ragioneria.

 

 

                                                                       Il Dirigente del Settore bilancio e programmazione

                                                                                      (dr. Raffaele CARDILLO)


 

 

 
 

 

 

“Allegato 1”

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE FORENSE A RICEVERE EVENTUALI INCARICHI LEGALI PER CONTO DEL COMUNE DI LUCERA

 

 

 

 

Questo Ente ha sovente necessità di affidare ad avvocati liberi professionisti incarichi per la tutela dell’Ente nelle controversie che insorgono e che vedono coinvolti gli interessi del Comune.

 

Il Commissario Prefettizio, con deliberazione n. 10 in data 12/11/2008 ha approvato appositi criteri generali per la scelta degli avvocati cui conferire gli incarichi necessari. Detti criteri sono intesi a formare un elenco di avvocati di fiducia dell’Ente, i quali nel rendere la propria disponibilità ad assumere la difesa del Comune s’impegnino a concordare le competenze legali per l’attività da espletare, determinando preventivamente la relativa parcella alle condizioni precisate negli allegati “A” e “B” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso.

 

I liberi professionisti, abilitati ad esercitare la professione forense, interessati a ricevere eventuali incarichi di assistenza legale da parte dell’Ente, possono presentare all’Ufficio Protocollo di questo Ente – Corso Garibaldi, 74 Lucera (Fg) – apposita dichiarazione di disponibilità (conforme a quella allegata) a prestare assistenza legale nei confronti del Comune con contestuale impegno ad accettare espressamente i criteri stabiliti con l’atto deliberativo sopra precisato e che qui si riportano:

 

a)         Il Comune di Lucera pubblicherà presso il proprio albo e sul sito istituzionale del Comune con cadenza biennale, apposito avviso inteso ad acquisire la disponibilità dei liberi professionisti, abilitati ad esercitare la professione forense, a ricevere eventuali incarichi di assistenza legale da parte dell’Ente unitamente ad un curriculum vitae secondo il formato europeo dal quale si evinca, con chiarezza, il tipo di attività (penale, civile ,amministrativa) di cui il professionista sia in particolare specialista; Le domande di inclusione nell’elenco dovranno pervenire entro e non oltre i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando;

b)        I professionisti che intenderanno manifestare la disponibilità a ricevere eventuali incarichi dovranno impegnarsi a concordare, prima del conferimento dell’incarico:

 

1)      per l’assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, gli onorari da determinarsi in misura non superiore ai minimi di tariffa vigenti alla data di conferimento dell’incarico, tenuto conto del valore della pratica e dei criteri precisati nell’ALLEGATO “A”. Gli onorari dovranno essere indicati analiticamente per ciascuna voce di spesa, come precisate in tabella, con esclusione di eventuali maggiorazioni per altro titolo;

 

2)      per le sole cause inerenti richieste di risarcimento danni, un “patto di quota lite”, secondo lo schema di convenzione per incarico professionale ALLEGATO B.

Il compenso è stabilito in misura variabile, nelle percentuali di seguito indicate, tenuto conto della somma effettivamente incassata dal Comune, in esecuzione di sentenza dell’Autorità Giudiziaria, ovvero, come convenuta tra le parti in caso di conciliazione nel corso del medesimo giudizio:

20% fino a € 15.000,00;

15% da € 15.000,01 a € 30.000,00;

10% da € 30.000,01 a € 45.000,00;

5% oltre € 45.000,00.

Detta somma è da ritenersi comprensiva di IVA, CAP e rimborso spese generali.

In caso di accordo prima dell’avvio del giudizio, il compenso è determinato in misura corrispondente al 5% della somma incassata, comprensivo di IVA, CAP e rimborso spese generali;

 

3)      per le sole cause innanzi al Giudice di Pace di valore inferiore a € 2.600,00, un compenso fisso, in deroga ai minimi di tariffa, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ovvero, se superiore, le spese legali e/o di giustizia poste a carico della controparte, nella misura liquidata dal giudice ed effettivamente pagate dal soccombente;

 

4)      per le altre cause civili, amministrative e tributarie, l’ammontare delle spese legali per onorari e diritti da determinarsi in misura non superiore ai minimi di tariffa vigenti alla data di conferimento dell’incarico, tenuto conto del valore della pratica e del grado dell’Autorità da adire, e dei criteri precisati nell’ALLEGATO A”. Gli onorari e diritti dovranno essere indicati analiticamente per ciascuna voce di spesa, come precisate in tabella, con esclusione di eventuali maggiorazioni per altro titolo.

La spesa così determinata, non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio anche in caso di aggiornamento delle tariffe forensi da parte del competente Ministero, e costituirà limite all’attività professionale. Il superamento della stessa potrà avvenire, nel rispetto dei criteri innanzi precisati, se legittimata solo ed esclusivamente dalla sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato.

Qualora l’importo complessivo della parcella per onorari, diritti e spese risulti inferiore alle spese legali e/o di giustizia liquidate dal Giudice in sentenza, sarà riconosciuto quest’ultimo importo, detratto l’acconto eventualmente corrisposto, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e la somma sia stata effettivamente incassata dal Comune;

 

c)         il conferimento dell’incarico sarà, altresì, subordinato all’acquisizione di un preventivo parere in ordine alla probabilità di esito favorevole per l’Ente. Il parere reso non darà diritto ad alcun compenso e resterà a totale carico del professionista anche in caso di mancato affidamento dell’incarico. Nei casi in cui i termini per agire in giudizio siano particolarmente brevi e tali da richiedere un’azione tempestiva, l’incarico sarà affidato senza indugio fermo restando l’obbligo, per il professionista, di applicare quanto precedentemente dichiarato ed accettato;

d)        sarà riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione ed in misura analitica;

e)         per le trasferte fuori sede rispetto al proprio domicilio professionale, che si rendessero necessarie per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e comprovate da idonea documentazione senza alcuna maggiorazione a titolo di rimborso delle spese accessorie. In caso di utilizzo del proprio autoveicolo sarà dovuta un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sarà dovuta, altresì, un’indennità di trasferta nella misura di € 10,00 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere. Le percorrenze da e per la località di destinazione effettuate con il proprio automezzo, dovranno essere dichiarate dal professionista analiticamente con indicazione, per ciascuna trasferta, della data, del motivo della percorrenza, della marca, modello e targa dell’automezzo utilizzato, dei chilometri percorsi, del prezzo applicato (1/5 del costo del carburante utilizzato) e delle ore impiegate per la trasferta.

f)          non potranno ricevere incarichi dal Comune quegli avvocati che hanno avuto o che hanno in corso vertenze contro l’Ente a difesa delle ragioni proprie o di terzi; l’esclusione opera d’ufficio senza necessità di alcuna comunicazione; Inoltre non possono essere iscritti i professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione;

g)         l’incarico sarà conferito previa adozione di apposito atto dirigenziale e s’intenderà perfezionato con la sottoscrizione degli atti consequenziali; Il legale incaricato dovrà impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato pena la revoca degli incarichi gia assegnati;

h)         il Comune si riserva, comunque, di effettuare il pagamento della parcella a saldo anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio. La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione: a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione; b) del documento fiscale redatta in conformità a quanto precedentemente pattuito;

i)           non è richiesta la vidimazione della parcella da parte del competente Ordine Forense e, pertanto, in caso di autonoma richiesta del professionista, le spese di vidimazione resteranno ad esclusivo carico dello stesso;

j)          gli incarichi sono affidati osservando il principio della rotazione, privilegiando la territorialità, l’insussistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera professione, la consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto in precedenza conferiti;

 

Si fa presente espressamente quanto segue:

 

1.      con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale di gara d’appalto o di trattativa privata, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l’abilitazione professionale elemento sufficiente per l’assunzione degli incarichi;

2.      i dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell’elenco e dell’eventuale affidamento dell’incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge, in particolare nel rispetto della legge n. 675/1996, e saranno comunicati:

Ø      al personale interno al Comune;

Ø      ai professionisti che abbiano manifestato disponibilità per gli incarichi, se dagli stessi richiesto;

Ø      ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse, ai sensi della legge 241/1990 e del regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi del Comune;

Ø      ad ogni altro organo della Pubblica Amministrazione a cui sono dovuti, in base alle vigenti norme di legge, per l'esercizio delle funzioni istituzionali proprie.

 

Saranno escluse le dichiarazioni di disponibilità:

 

·        di quegli avvocati che hanno avuto o che hanno in corso vertenze contro l’Ente a difesa delle ragioni proprie o di terzi; l’esclusione opera d’ufficio senza necessità di alcuna comunicazione;

·        recanti informazioni che risultino non veritiere;

·        effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente ed accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al responsabile del procedimento dr. Raffaele CARDILLO, durante l’orario stabilito per il ricevimento del pubblico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

 

Lucera,

                                                          Il Dirigente del Servizio Contenzioso

 

                                                                                   (dr. Raffaele CARDILLO)

 

                                                                                             

 

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