ORDINE
AVVOCATI LUCERA
Lucera,
2 dicembre 2006
A
V V I S O
Astensione dell’Avvocatura dalle
udienze civili, penali, amministrative e tributarie dal 14 al 16 dicembre 2006
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha deliberato l’astensione
dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie dal 14 al 16 dicembre
2006, in prosecuzione della protesta contro il decreto ‘Bersani’ sulla
liberalizzazione della professione forense.
Il Delegato Nazionale | Il Presidente dell’Ordine | ||
O.U.A. | degli Avvocati di Lucera | ||
avv. Giuseppe De Girolamo | avv. Giuseppe Agnusdei |
*
Conseguentemente,
l’astensione riguarderà tutte le udienze civili e penali del Circondario del
Tribunale di Lucera (Sede Circondariale, Sezioni Distaccate di Apricena e di
Rodi Garganico, Uffici del Giudice di Pace di Lucera, Apricena, Rodi Garganico,
Torremaggiore, Troia e Castelnuovo della Daunia) dei giorni dal
14 al 16 dicembre 2006 incluso, ad eccezione dei procedimenti indicati in
appresso:
-
l’astensione non è infatti consentita, nella materia penale, in riferimento:
a)
alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure
cautelari, agli interrogatori ex art. 294 C.P.P., all’incidente probatorio, al
giudizio direttissimo, al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467
C.P.P., nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione
matura durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle
indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro
180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;
b)
nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in
stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda
espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 C.P.P.
(introdotto dalla L. n. 479/1999), che si proceda malgrado l’astensione del
difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d’ufficio, non si considera
legittimamente impedito ed ha l’obbligo di non astenersi;
-
l’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei
procedimenti relativi:
a)
a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad
alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di
divorzio e all’affidamento di minori;
b)
alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria
prevista dall’art. 28 L. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto
licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi
della normativa di cui al D.Lgs. n. 165/2001;
c)
a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art.
92, comma 2 R.D. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
d)
alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e)
alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione
o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;
-
l’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e
tributaria:
a)
nei procedimenti cautelari e urgenti;
b)
nei procedimenti relativi a questioni elettorali.
Comunico,
altresì, che:
-
sia nelle udienze penali sia nelle udienze civili dei giorni dal 14 al 16
dicembre 2006, gli Avvocati renderanno a verbale dichiarazione di adesione
all’astensione proclamata dall’Assemblea Generale dell’Avvocatura, onde
ottenere l’aggiornamento ad altra udienza successiva a tale periodo;
-
sarà sufficiente l’adesione all’astensione da parte anche di uno solo dei
difensori costituiti nei procedimenti, atteso che l’art. 39 del Codice
Deontologico ed il Codice di Autoregolamentazione dello sciopero degli Avvocati
impongono, ai Colleghi che non si astengono, di non compiere atti
pregiudizievoli alla posizione sostanziale e processuale della parte assistita
dal Collega che ha dichiarato di aderire all’astensione, con la conseguenza
che i procedimenti andranno necessariamente aggiornati ad altra udienza, per il
medesimo incombente.
Il
Presidente dell’Ordine degli Avvocati
del
Circondario del Tribunale di Lucera
avv.
Giuseppe Agnusdei