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Lucera, 7 dicembre 2007
Agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati
del Foro di Lucera
Oggetto: brevi note sulla formazione
professionale continua
Il Consiglio Nazionale Forense, in data 13 luglio 2007, ha adottato
il regolamento sulla formazione professionale continua, destinato
agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio.
In virtù dell’obbligo dell’aggiornamento, introdotto dal richiamato regolamento, gli Avvocati e i Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio sono tenuti a partecipare a convegni, seminari di studio, o a tenere relazioni, pubblicazioni, o a prendere parte a commissioni di studio come a commissioni di esame, attraverso i quali ottenere l’attribuzione di crediti che integrano tale obbligo. Va ricordato che la mancata osservanza del regolamento sulla formazione professionale continua implica provvedimento disciplinare. L’Ordine degli Avvocati di Lucera ha a sua volta aderito al regolamento ed ha quindi stabilito che, per il primo triennio della sua applicazione (2008-2010), i crediti necessari da acquisire saranno complessivamente n. 60 (sessanta), pertanto n. 20 (venti) all’anno, mentre dal triennio successivo essi saranno complessivamente n. 90 (novanta), e quindi n. 30 (trenta) all’anno. Riporto qui di seguito la prima parte dell’art. 3 del regolamento: “Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati: a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione; b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell’Ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale: c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell’Ordine. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell’adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell’Ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell’Ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza”. Riporto altresì l’art. 4 del regolamento sulla formazione professionale continua: “Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate: a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici; c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame; e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell’Ordine competenti. Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell’attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera a) e di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e)”. Il Consiglio Nazionale Forense, con delibera 30.10.2007, ha conferito valore ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi per l’anno 2008 agli eventi organizzati dal mese di settembre del corrente anno 2007, sempre che siano riconosciuti idonei all’assolvimento dell’obbligo formativo, da parte dei Consigli dell’Ordine competenti. Dopo i convegni su ‘Risorse e Giustizia’ (Caltagirone, 15-17 novembre 2007), sulla evoluzione del web (Foggia, 26 novembre 2007) e sulla informatica giuridica (Lucera, Apricena e Rodi Garganico, 5-6 dicembre 2007), l’Ordine degli Avvocati di Lucera, con delibera 5.12.2007, ha conferito n. 3 (tre) crediti formativi al convegno organizzato dalla Camera Penale di Lucera - d’intesa con questo Ordine -, per il giorno 20 dicembre 2007, con inizio alle ore 9,30, che si terrà nell’Aula di Corte di Assise del Palazzo di Giustizia di Lucera, sulla formazione e la deontologia dell’avvocato penalista, relatori gli avv.ti Ettore Randazzo e Mercurio Galasso. Cordiali saluti. Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Lucera avv. Giuseppe Agnusdei
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