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Lucera, 22 dicembre 2007
Agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati
Abilitati al Patrocinio
del Foro di Lucera
Oggetto: regolamento formazione
professionale continua
Cari Colleghi,
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Lucera, visto il regolamento della formazione professionale
continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007,
nonché la delibera 30.10.2007 dello stesso Cnf, ha a sua approvato
la disciplina sul detto oggetto, ed ha deliberato l'adozione delle
seguenti disposizioni di attuazione al regolamento:
Disposizioni attuative
del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua
Il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati del Circondario del Tribunale di Lucera
- riconosciuti al Consiglio
Nazionale Forense il compito di indicare parametri e linee guida,
nonché la funzione di coordinamento in tema di aggiornamento
professionale;
- ritenuto che il Regolamento per la
Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale
Forense il 13.7.2007, a seguito del contributo dato anche dal Gruppo
di Lavoro del ha fatto parte il Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Lucera, risponde alle esigenze più volte rappresentate,
negli anni, dall'Ordine Forense di Lucera, in tema di obbligatorietà
dei percorsi formativi, tanto per l'accesso quanto per la
conservazione dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- ritenuto, nel contempo, che vanno
riconosciuti all'Ordine territoriale autonomia e autodichìa, atteso
che l'ordinamento professionale ed il codice deontologico demandano
la tutela dei canoni di competenza, dignità e qualità dell'attività
professionale, anche attraverso la determinazione dei criteri e dei
percorsi formativi, segnatamente alla luce del canone complementare
II dell'art. 13 del Codice Deontologico, che affida ai Consigli
dell'Ordine la facoltà di regolamentare l'obbligo di aggiornamento;
- considerato che l'Ordine degli
Avvocati di Lucera ha sempre perseguito l'obiettivo della formazione
e dell'aggiornamento professionali, mediante l'organizzazione di
numerosi eventi, sia in proprio, sia in collaborazione con altri
Fori, ad iniziare dall'Ordine Forense di Foggia, con la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali, con la Scuola Forense di
Capitanata (degli Ordini di Foggia e di Lucera), con Associazioni
Forensi, con altri Organismi che curano il settore;
- dato atto che altri Ordini ed
Unioni Regionali si sono dotati di regolamenti per la formazione
professionale continua e che, nell'ambito dell'Unione Regionale
degli Ordini Forensi di Puglia, si è inteso perseguire una
attuazione condivisa del Regolamento per la Formazione Professionale
Continua,
delibera
di confermare l'adozione del
Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal
Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007, con le seguenti
specificazioni
1. Ogni Avvocato ed ogni Praticante
Avvocato abilitato al patrocinio, iscritto all'Ordine Forense di
Lucera, ha l'obbligo di attendere alla propria formazione
professionale, nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 12, 13 e 17
bis del Codice Deontologico, nonché dei principi di competenza,
decoro e dignità della professione forense.
2. L'obbligo di cui all'articolo 1
che precede, decorre dalla data di iscrizione all'Albo, per
l'Avvocato, e di abilitazione al patrocinio, per il Praticante
Avvocato.
3. E' compito del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Lucera curare l'osservanza di tale
dovere, con cadenza annuale, a far tempo dall'1 gennaio dell'anno
successivo all'iscrizione, indicando quale parametro i 'crediti
formativi'.
4. L'Avvocato e il Praticante
Avvocato abilitato al patrocinio saranno tenuti a conseguire:
- almeno n. 20 (venti) crediti
formativi all'anno nel triennio 2008-2010, di cui almeno n. 4
(quattro) crediti formativi all'anno riguardanti l'ordinamento
professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia;
- almeno n. 30 (trenta) crediti
formativi all'anno a partire dall'1 gennaio 2011, di almeno n. 5
(cinque) crediti formativi all'anno riguardanti l'ordinamento
professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia.
5. Il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lucera conferisce l'accreditamento agli eventi
formativi, sia quelli organizzati direttamente, sia quelli
organizzati in collaborazione con altri Enti, sia quelli organizzati
da altri Enti che ne abbiano chiesto il preventivo accredito,
mediante formale delibera consiliare da adottarsi prima dell'evento
medesimo.
6. Il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lucera riserva a sè - in via esclusiva -
l'organizzazione degli eventi formativi concernenti le materie
obbligatorie (deontologia, previdenza forense e ordinamento
professionale e giudiziario), in considerazione della delicatezza ed
importanza delle stesse.
7. E' fatto salvo l'accreditamento,
da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera - per il
primo periodo di adozione del regolamento, in conformità della
delibera 30.10.2007 del Consiglio Nazionale Forense -, degli eventi
tenuti e delle attività formative svolte a partire dall'1 settembre
2007, purchè rispondenti alle condizioni di cui al regolamento
medesimo, i cui crediti formativi avranno valore per l'anno 2008:
tale accreditamento sarà conferito con formale delibera consiliare.
8. Sono di competenza esclusiva del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera la predisposizione e
il controllo delle modalità di registrazione delle partecipazioni
agli eventi formativi accreditati.
9. L'Avvocato e il Praticante
Avvocato abilitato al patrocinio saranno tenuti a presentare, entro
la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di
riferimento, comunicazione, con allegati gli attestati riferiti ai
crediti formativi acquisiti o con allegata autocertificazione,
tramite la quale dichiarare di aver assolto agli obblighi formativi:
in difetto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera
applicherà le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 6
del Regolamento per la Formazione Professionale Continua adottato
dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007 ("2. Costituiscono
illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo
e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo
seguito. 3. La sanzione è commisurata alla gravità della
violazione").
10. Per quant'altro non
specificamente qui riportato, si fa richiamo espresso al Regolamento
per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio
Nazionale Forense il 13.7.2007.
Il Consigliere Segretario f.to. avv.
Marco Ciliberti
Il Presidente f.to avv. Giuseppe
Agnusdei
Cordiali saluti.
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
del Circondario del Tribunale di Lucera
avv. Giuseppe Agnusdei
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