Tribunale di Lucera

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Ringraziamenti
Lucera, 1 gennaio 2008
 
Agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati del Foro di Lucera
 
Oggetto: criteri di liquidazione del danno alla persona nel Distretto della Corte di Appello di Bari - uniformità delle prassi.
 
Cari Colleghi,
 
l'Ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata dei magistrati - settore civile, nella persona del magistrato dott. Luigi Agostinacchio, ha fatto tenere, in data 28.12.2007, a questo Ordine, nota riferita all'oggetto, che si conclude come in appresso:
"Invio la relazione di sintesi dell'incontro (ndr.: dei magistrati del Distretto) nella quale vengono esplicitati i criteri uniformi, elaborati con l'obiettivo di una concreta attuazione nel distretto, sì da eliminare per quanto possibile la variabile 'geografica' nella quantificazione del danno in oggetto. Nell'ambito dello spirito di collaborazione tra questo Ufficio e la Categoria Forense, ritengo opportuno informare i Consigli dell'Ordine degli Avvocati presso i Tribunali del Distretto dell'importante intesa sul punto, adottata dai giudici di primo e secondo grado; ciò al fine di favorire la certezza del diritto nella materia"
 
Queste le LINEE GUIDA:
 
I. Per la liquidazione del danno biologico temporaneo:
- applicazione dei criteri introdotti dalla legge n. 57/2001 e ribaditi dal 'Codice delle Assicurazioni', con riferimento ai decreti ministeriali emessi annualmente (D.M. 12.6.2007 in G.U. 20.6.2007 n. 141; cfr. Guida al Diritto dossier n. 7 luglio-agosto 2007 pag. 40), da estendersi anche ai danni verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge predetta e pure agli eventi estranei alla circolazione dei veicoli.
 
II. Per la liquidazione del danno biologico micropermanente:
- applicazione dei criteri introdotti dalla legge n. 57/2001 e ribaditi dal 'Codice delle Assicurazioni', con riferimento ai decreti ministeriali emessi annualmente (D.M. 12.6.2007 in G.U. 20.6.2007 n. 141; cfr. Guida al Diritto dossier n. 7 luglio-agosto 2007 pag. 42), da estendersi anche ai danni verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge predetta e pure agli eventi estranei alla circolazione dei veicoli.
 
III. Per la liquidazione del danno biologico macropermanente:
- applicazione dei criteri adottati nella tabella elaborata dal Tribunale di Milano (cfr. Guida al Diritto dossier n. 7 luglio-agosto 2007 pagg. 48-80) e recepita quale 'Tabella indicativa sul modello milanese per gli uffici giudiziari del distretto di Bari'.
 
IV. Per la liquidazione del danno morale:
- applicazione del parametro da un quarto alla metà del danno biologico globale (temporaneo e permanente).
 
Cordiali saluti e auguri per il Nuovo Anno.
 
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
del Circondario del Tribunale di Lucera
avv. Giuseppe Agnusdei

 

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