![]() |
Tribunale di Lucera Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Palazzo di Giustizia - Piazza Tribunali - 71036 Lucera - Tel. 0881-522819 - P.IVA 82001760717 Presidente@ordineavvocatilucera.it Info@ordineavvocatilucera.it Segreteria@ordineavvocatilucera.it |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lucera, 1 gennaio 2008
Agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati
del Foro di Lucera
Oggetto: criteri di liquidazione del
danno alla persona nel Distretto della Corte di Appello di Bari -
uniformità delle prassi.
Cari Colleghi,
l'Ufficio dei referenti distrettuali per
la formazione decentrata dei magistrati - settore civile, nella
persona del magistrato dott. Luigi Agostinacchio, ha fatto tenere,
in data 28.12.2007, a questo Ordine, nota riferita all'oggetto, che
si conclude come in appresso:
"Invio la relazione di sintesi
dell'incontro (ndr.: dei magistrati del Distretto) nella
quale vengono esplicitati i criteri uniformi, elaborati con
l'obiettivo di una concreta attuazione nel distretto, sì da
eliminare per quanto possibile la variabile 'geografica' nella
quantificazione del danno in oggetto. Nell'ambito dello spirito di
collaborazione tra questo Ufficio e la Categoria Forense, ritengo
opportuno informare i Consigli dell'Ordine degli Avvocati presso i
Tribunali del Distretto dell'importante intesa sul punto, adottata
dai giudici di primo e secondo grado; ciò al fine di favorire la
certezza del diritto nella materia"
Queste le LINEE GUIDA:
I. Per la liquidazione del danno
biologico temporaneo:
- applicazione dei criteri introdotti
dalla legge n. 57/2001 e ribaditi dal 'Codice delle Assicurazioni',
con riferimento ai decreti ministeriali emessi annualmente (D.M.
12.6.2007 in G.U. 20.6.2007 n. 141; cfr. Guida al Diritto dossier n.
7 luglio-agosto 2007 pag. 40), da estendersi anche ai danni
verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge
predetta e pure agli eventi estranei alla circolazione dei veicoli.
II. Per la liquidazione del danno
biologico micropermanente:
- applicazione dei criteri
introdotti dalla legge n. 57/2001 e ribaditi dal 'Codice delle
Assicurazioni', con riferimento ai decreti ministeriali emessi
annualmente (D.M. 12.6.2007 in G.U. 20.6.2007 n. 141; cfr.
Guida al Diritto dossier n. 7 luglio-agosto 2007 pag. 42),
da estendersi anche ai danni verificatisi anteriormente
all'entrata in vigore della legge predetta e pure agli eventi
estranei alla circolazione dei veicoli.
III. Per la liquidazione del
danno biologico macropermanente:
- applicazione dei criteri adottati
nella tabella elaborata dal Tribunale di Milano (cfr. Guida
al Diritto dossier n. 7 luglio-agosto 2007 pagg. 48-80) e
recepita quale 'Tabella indicativa sul modello milanese per gli
uffici giudiziari del distretto di Bari'.
IV. Per la liquidazione del danno
morale:
- applicazione del parametro da un
quarto alla metà del danno biologico globale (temporaneo e
permanente).
Cordiali saluti e auguri per il
Nuovo Anno.
Il Presidente dell'Ordine degli
Avvocati
del Circondario del Tribunale di
Lucera
avv. Giuseppe Agnusdei
|
Polisweb |
Sei il visitatore n