Tribunale di Lucera

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

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Ringraziamenti
Lucera, 6 aprile 2008
 
 
Agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati
del Foro di Lucera

Oggetto: formazione professionale continua - testo coordinato in vigore per gli Avvocati iscritti all'Albo e i Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio iscritti al registro dell'Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Lucera (raccordo del regolamento Cnf con le disposizioni attuative deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera)

Cari Colleghi,
 
in vista degli incontri su deontologia professionale, previdenza forense, ordinamento professionale e ordinamento giudiziario, indetti dal Conmsiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera e fissati per i giorni 18-19 aprile 2008 (Lucera, con iscrizioni completate), 9-10 maggio 2008 (Apricena-Torremaggiore, con iscrizioni in corso presso la Segreteria Amministrativa dell'Ordine, numero posti disponibili 300), 16-17 maggio 2008 (Rodi Garganico-San Nicandro Garganico, con iscrizioni che verranno aperte nei prossimi giorni), qui di seguito viene ritrasmesso il testo del Regolamento della Formazione Professionale Continua in vigore per gli Iscritti (Avvocati e Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio) del Foro di Lucera, costituito dal raccordo tra il regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera 13.7.2007, e le disposizioni attuative emanate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera con delibera 21.11.2007.
Si può estrarre copia del regolamento sulla formazione continua anche presso il Centro Copie, nel Palazzo di Giustizia di Lucera.
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL CIRCONDARIO
DEL TRIBUNALE DI LUCERA
REGOLAMENTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
(testo coordinato del Regolamento per la Formazione Continua, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007, con la delibera 21.11.2007 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera, avente ad oggetto le disposizioni attuative del detto Regolamento)

Articolo 1
Formazione professionale continua
1. Ogni Avvocato ed ogni Praticante Avvocato abilitato al patrocinio, iscritto all’Ordine Forense di Lucera, ha l’obbligo di attendere alla propria formazione professionale, nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 12, 13 e 17 bis del Codice Deontologico, nonché dei principi di competenza, decoro e dignità della professione forense.
2. L’obbligo di cui al capoverso che precede, decorre dalla data di iscrizione all’Albo, per l’Avvocato, e di abilitazione al patrocinio, per il Praticante Avvocato.
3. A tal fine, l’Avvocato e il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
4. L’adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l’attività professionale prevalente è, altresì, condizione per la spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, dell’indicazione dell’attività prevalente, in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.
5. Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Articolo 2
Durata e contenuto dell’obbligo
1. E’ compito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera curare l’osservanza del dovere di assolvimento degli obblighi della formazione professionale continua, con cadenza annuale, a far tempo dall’1 gennaio 2008, e comunque dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello della iscrizione all’albo degli Avvocati o della abilitazione al patrocinio, indicando quale parametro i crediti formativi.
2. L’interessato ha facoltà di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo o di abilitazione al patrocinio e l’inizio dell’obbligo formativo.
3. L’anno formativo coincide con quello solare.
4. L’Avvocato e il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio saranno tenuti a conseguire:
- almeno n. 20 (venti) crediti formativi all’anno nel triennio 2008-2010, di cui almeno n. 4 (quattro) crediti formativi all’anno riguardanti l’ordinamento professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia forense;
- almeno n. 30 (trenta) crediti formativi all’anno a partire dall’1 gennaio 2011, di cui almeno n. 5 (cinque) crediti formativi all’anno riguardanti l’ordinamento professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia forense.
5. L’iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni riferite all’esercizio di attività professionale prevalente, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l’informazione, non meno di n. 30 (trenta) crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività professionale che intende indicare.

Articolo 3
Eventi formativi
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:
a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purchè sia possibile il controllo della partecipazione;
b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine.
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 (un) credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 (ventiquattro) crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere ‘a’ e ‘b’ rileva ai fini dell’adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell’Ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell’Ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza.
A tal fine:
- appartiene alla competenza del Consiglio Nazionale Forense l’accreditamento di eventi da svolgersi all’estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero (a richiesta dei soggetti organizzatori) quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in più circondari o distretti;
- appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell’Ordine territoriali l’accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.
4. L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell’Ordine locale ovvero al Consiglio Nazionale Forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.
5. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera conferisce l’accreditamento agli eventi formativi, sia quelli organizzati direttamente, sia quelli organizzati in collaborazione con altri Enti, sia quelli organizzati da altri Enti che ne abbiano chiesto il preventivo accredito, mediante formale delibera consiliare, da adottarsi prima dell’evento medesimo.
6. Il Consiglio Nazionale Forense, per gli eventi di sua competenza, richiede, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta.
7. Il Consiglio Nazionale Forense, per gli eventi di sua competenza, potrà accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell’interessato, e con decisione motivata da assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l’accreditamento si intenderà concesso.
8. Il Consiglio Nazionale Forense può stipulare con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e con le Associazioni Forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori, fatto sempre salvo il potere-dovere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera di controllare la scientificità degli eventi e la loro congruenza con gli scopi del regolamento, caratteri che dovranno trovare riscontro nel caso concreto, perché, in mancanza, il detto Consiglio dell’Ordine territoriale non conferirà l’accreditamento.
9. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera riserva a sé – in via esclusiva – l’organizzazione degli eventi formativi concernenti le materie obbligatorie (deontologia forense, previdenza forense, ordinamento giudiziario e ordinamento professionale), in considerazione della delicatezza ed importanza delle stesse.
10. E’ fatto salvo l’accreditamento, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera – per il primo periodo di adozione e di attuazione del regolamento, in conformità della delibera 30.10.2007 del Consiglio Nazionale Forense -, degli eventi tenuti e delle attività formative svolte a partire dall’1 settembre 2007, purchè rispondenti alle condizioni di cui al regolamento medesimo, i cui crediti formativi avranno validità per l’anno 2008: tale accreditamento sarà conferito con formale delibera consiliare.
11. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera darà comunicazione al Consiglio Nazionale Forense degli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio Nazionale Forense ne curerà la pubblicazione nel suo sito Internet, per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza, anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.

Articolo 4
Attività formative
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere ‘a’ e ‘b’ dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
b) b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
c) c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame;
e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell’Ordine competenti.
2. Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell’attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 (dodici) crediti per le attività di cui alla lettera ‘a’, di n. 12 (dodici) crediti per le attività di cui alla lettera ‘b’, di n. 24 (ventiquattro) crediti per le attività di cui alla lettera ‘c’, di n. 24 (ventiquattro) crediti per le attività di cui alla lettera ‘d’, e di n. 12 (dodici) crediti annuali per le attività di cui alla lettera ‘e’

Articolo 5
Esoneri
1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.
2. Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
- gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense.
3. Il Consiglio dell’Ordine può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 (quaranta) anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.
4. L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata di esso.
5. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
1. L’Avvocato e il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio sono tenuti a presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera, entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, comunicazione, con allegati gli attestati riferiti ai crediti formativi acquisiti o con allegata autocertificazione, con la quale dichiarare di avere assolto agli obblighi formativi.
2. In difetto di quanto previsto al comma che precede, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera applicherà le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 dell’articolo 6 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua adottato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007 (“2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito: 3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione”).

Articolo 7
Attività del Consiglio dell’Ordine
1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera dà attuazione alle attività di formazione professionale continua e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio o da esso accreditati.
2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera la predisposizione e il controllo delle modalità di registrazione delle partecipazioni agli eventi formativi.
3. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera favorisce la formazione professionale continua gratuita, in misura tale da consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti con il limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzerà risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. 4. Il Consiglio potrà inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell’esonero dalle spese di organizzazione degli eventi.
5. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera comunicherà al Consiglio Nazionale Forense, entro il 31 ottobre di ogni anno (per il corrente anno, entro il 30 novembre 2007) una relazione concernente l’offerta formativa riferita all’anno successivo.

Articolo 8
Controlli del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera
1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell’Ordine svolge attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla richiesta, il Consiglio dell’Ordine non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell’Ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

Articolo 9
Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense
1. Il Consiglio Nazionale Forense promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo.
2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura, la Fondazione dell’Avvocatura Italiana e la Fondazione per l’Informatica e l’Innovazione Forense: a) favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura; b) assiste i Consigli dell’Ordine nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi.

Articolo 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dall’1 settembre 2007.
2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dall’1 gennaio 2008, con le specificazioni di cui all’articolo 3 comma 10.
 
Cordiali saluti.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
del Circondario del Tribunale di Lucera
avv. Giuseppe Agnusdei

 
 

 

 

Lucera - Palazzo di Giustizia Aula Corte di Assise

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Lucera 11-12-13 novembre 2004

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