Lucera, 6 aprile 2008
Agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati
del Foro di Lucera
Oggetto: formazione professionale continua - testo
coordinato in vigore per gli Avvocati iscritti all'Albo
e i Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio iscritti
al registro dell'Ordine degli Avvocati del Circondario
del Tribunale di Lucera (raccordo del regolamento Cnf
con le disposizioni attuative deliberate dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Lucera)
Cari Colleghi,
in vista degli incontri su deontologia professionale,
previdenza forense, ordinamento professionale e
ordinamento giudiziario, indetti dal Conmsiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Lucera e fissati per i
giorni 18-19 aprile 2008 (Lucera, con iscrizioni
completate), 9-10 maggio 2008 (Apricena-Torremaggiore,
con iscrizioni in corso presso la Segreteria
Amministrativa dell'Ordine, numero posti disponibili
300), 16-17 maggio 2008 (Rodi Garganico-San Nicandro
Garganico, con iscrizioni che verranno aperte nei
prossimi giorni), qui di seguito viene ritrasmesso il
testo del Regolamento della Formazione Professionale
Continua in vigore per gli Iscritti (Avvocati e
Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio) del Foro di
Lucera, costituito dal raccordo tra il regolamento
adottato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera
13.7.2007, e le disposizioni attuative emanate dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera con
delibera 21.11.2007.
Si può estrarre copia del regolamento sulla formazione
continua anche presso il Centro Copie, nel Palazzo di
Giustizia di Lucera.
ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL CIRCONDARIO
DEL TRIBUNALE DI LUCERA
REGOLAMENTO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
(testo coordinato del Regolamento per la Formazione
Continua, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il
13.7.2007, con la delibera 21.11.2007 del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Lucera, avente ad oggetto
le disposizioni attuative del detto Regolamento)
Articolo 1
Formazione professionale continua
1. Ogni Avvocato ed ogni Praticante Avvocato abilitato
al patrocinio, iscritto all’Ordine Forense di Lucera, ha
l’obbligo di attendere alla propria formazione
professionale, nel rispetto dei canoni di cui agli artt.
12, 13 e 17 bis del Codice Deontologico, nonché dei
principi di competenza, decoro e dignità della
professione forense.
2. L’obbligo di cui al capoverso che precede, decorre
dalla data di iscrizione all’Albo, per l’Avvocato, e di
abilitazione al patrocinio, per il Praticante Avvocato.
3. A tal fine, l’Avvocato e il Praticante Avvocato
abilitato al patrocinio hanno il dovere di partecipare
alle attività di formazione professionale continua
disciplinate dal presente regolamento, secondo le
modalità ivi indicate.
4. L’adempimento di tale dovere, con riferimento agli
ambiti in cui si comunica di esercitare l’attività
professionale prevalente è, altresì, condizione per la
spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell’art.
17 bis del Codice Deontologico Forense, dell’indicazione
dell’attività prevalente, in qualsiasi comunicazione
diretta al singolo o alla collettività.
5. Con l’espressione formazione professionale continua
si intende ogni attività di accrescimento ed
approfondimento delle conoscenze e delle competenze
professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la
partecipazione ad iniziative culturali in campo
giuridico e forense.
Articolo 2
Durata e contenuto dell’obbligo
1. E’ compito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Lucera curare l’osservanza del dovere di assolvimento
degli obblighi della formazione professionale continua,
con cadenza annuale, a far tempo dall’1 gennaio 2008, e
comunque dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello
della iscrizione all’albo degli Avvocati o della
abilitazione al patrocinio, indicando quale parametro i
crediti formativi.
2. L’interessato ha facoltà di chiedere ed ottenere il
riconoscimento di crediti formativi maturati su base non
obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del
presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la
data di iscrizione all’albo o di abilitazione al
patrocinio e l’inizio dell’obbligo formativo.
3. L’anno formativo coincide con quello solare.
4. L’Avvocato e il Praticante Avvocato abilitato al
patrocinio saranno tenuti a conseguire:
- almeno n. 20 (venti) crediti formativi all’anno nel
triennio 2008-2010, di cui almeno n. 4 (quattro) crediti
formativi all’anno riguardanti l’ordinamento
professionale e giudiziario, la previdenza forense e la
deontologia forense;
- almeno n. 30 (trenta) crediti formativi all’anno a
partire dall’1 gennaio 2011, di cui almeno n. 5 (cinque)
crediti formativi all’anno riguardanti l’ordinamento
professionale e giudiziario, la previdenza forense e la
deontologia forense.
5. L’iscritto che, dando con qualunque modalità
consentita informazione a terzi, intenda fornire le
indicazioni riferite all’esercizio di attività
professionale prevalente, dovrà aver conseguito, nel
periodo di valutazione che precede l’informazione, non
meno di n. 30 (trenta) crediti formativi nell’ambito di
esercizio dell’attività professionale che intende
indicare.
Articolo 3
Eventi formativi
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione
professionale continua la partecipazione effettiva e
adeguatamente documentata agli eventi di seguito
indicati:
a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni,
giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti
con modalità telematiche, purchè sia possibile il
controllo della partecipazione;
b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni
consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e
dai Consigli dell’Ordine, o da organismi nazionali ed
internazionali della categoria professionale;
c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio
Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine.
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra
indicati attribuisce n. 1 (un) credito formativo per
ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n.
24 (ventiquattro) crediti per la partecipazione ad ogni
singolo evento formativo.
3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere ‘a’
e ‘b’ rileva ai fini dell’adempimento del dovere di
formazione continua, a condizione che essi siano
promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense
o dai singoli Consigli dell’Ordine territoriali, o, se
organizzati da associazioni forensi, altri enti,
istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che
siano preventivamente accreditati, anche sulla base di
programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio
Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell’Ordine
territoriali, a seconda della rispettiva competenza.
A tal fine:
- appartiene alla competenza del Consiglio Nazionale
Forense l’accreditamento di eventi da svolgersi
all’estero, che siano organizzati da organismi
stranieri, ovvero (a richiesta dei soggetti
organizzatori) quelli che prevedono la ripetizione di
identici programmi in più circondari o distretti;
- appartiene alla competenza dei singoli Consigli
dell’Ordine territoriali l’accreditamento di ogni altro
evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.
4. L’accreditamento viene concesso valutando la
tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli
argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni
che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di
eventi formativi da loro organizzati devono presentare
al Consiglio dell’Ordine locale ovvero al Consiglio
Nazionale Forense, secondo la rispettiva competenza, una
relazione dettagliata con tutte le indicazioni
necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento
anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità
del presente regolamento.
5. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera
conferisce l’accreditamento agli eventi formativi, sia
quelli organizzati direttamente, sia quelli organizzati
in collaborazione con altri Enti, sia quelli organizzati
da altri Enti che ne abbiano chiesto il preventivo
accredito, mediante formale delibera consiliare, da
adottarsi prima dell’evento medesimo.
6. Il Consiglio Nazionale Forense, per gli eventi di sua
competenza, richiede, ove necessario, informazioni o
documentazione e si pronuncia sulla domanda di
accreditamento con decisione motivata entro quindici
giorni dalla data di deposito della domanda o delle
informazioni e della documentazione richiesta.
7. Il Consiglio Nazionale Forense, per gli eventi di sua
competenza, potrà accreditare anche eventi non
programmati, a richiesta dell’interessato, e con
decisione motivata da assumere entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta; in caso di mancata
risposta entro il termine indicato, l’accreditamento si
intenderà concesso.
8. Il Consiglio Nazionale Forense può stipulare con la
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e con
le Associazioni Forensi riconosciute maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dal Congresso
Nazionale Forense specifici protocolli, applicabili
anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed
accelerare le procedure di accreditamento degli eventi
programmati e di quelli ulteriori, fatto sempre salvo il
potere-dovere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Lucera di controllare la scientificità degli eventi e
la loro congruenza con gli scopi del regolamento,
caratteri che dovranno trovare riscontro nel caso
concreto, perché, in mancanza, il detto Consiglio
dell’Ordine territoriale non conferirà l’accreditamento.
9. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera
riserva a sé – in via esclusiva – l’organizzazione degli
eventi formativi concernenti le materie obbligatorie
(deontologia forense, previdenza forense, ordinamento
giudiziario e ordinamento professionale), in
considerazione della delicatezza ed importanza delle
stesse.
10. E’ fatto salvo l’accreditamento, da parte del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera – per il
primo periodo di adozione e di attuazione del
regolamento, in conformità della delibera 30.10.2007 del
Consiglio Nazionale Forense -, degli eventi tenuti e
delle attività formative svolte a partire dall’1
settembre 2007, purchè rispondenti alle condizioni di
cui al regolamento medesimo, i cui crediti formativi
avranno validità per l’anno 2008: tale accreditamento
sarà conferito con formale delibera consiliare.
11. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera
darà comunicazione al Consiglio Nazionale Forense degli
eventi formativi da esso medesimo organizzati o
altrimenti accreditati. Il Consiglio Nazionale Forense
ne curerà la pubblicazione nel suo sito Internet, per
consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza,
anche al fine di permettere la partecipazione a detti
eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri
Consigli.
Articolo 4
Attività formative
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione
professionale continua anche lo svolgimento delle
attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui
alle lettere ‘a’ e ‘b’ dell’art. 3, ovvero nelle scuole
forensi o nelle scuole di specializzazione per le
professioni legali;
b) b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste
specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale,
anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi,
monografie o trattati, anche come opere collettanee, su
argomenti giuridici;
c) c) contratti di insegnamento in materie giuridiche
stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di
Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame;
e) il compimento di altre attività di studio ed
aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della
propria organizzazione professionale, che siano state
preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal
Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell’Ordine
competenti.
2. Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i crediti
formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto
della natura dell’attività svolta e dell’impegno dalla
stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12
(dodici) crediti per le attività di cui alla lettera ‘a’,
di n. 12 (dodici) crediti per le attività di cui alla
lettera ‘b’, di n. 24 (ventiquattro) crediti per le
attività di cui alla lettera ‘c’, di n. 24
(ventiquattro) crediti per le attività di cui alla
lettera ‘d’, e di n. 12 (dodici) crediti annuali per le
attività di cui alla lettera ‘e’
Articolo 5
Esoneri
1. Sono esonerati dagli obblighi formativi,
relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo
l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica,
previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti
universitari di prima e seconda fascia, nonché i
ricercatori con incarico di insegnamento.
2. Il Consiglio dell’Ordine, su domanda
dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente,
determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo
svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
- gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o
della donna di doveri collegati alla paternità o alla
maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni
personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi
dell’attività professionale o trasferimento di questa
all’estero;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale
Forense.
3. Il Consiglio dell’Ordine può altresì dispensare
dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto
che ne faccia domanda e che abbia superato i 40
(quaranta) anni di iscrizione all’albo, tenendo conto,
con decisione motivata, del settore di attività, della
quantità e qualità della sua attività professionale e di
ogni altro elemento utile alla valutazione della
domanda.
4. L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato
limitatamente al periodo di durata di esso.
5. All’esonero consegue la riduzione dei crediti
formativi da acquisire, proporzionalmente alla durata
dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se
parziale.
Articolo 6
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo
formativo
1. L’Avvocato e il Praticante Avvocato abilitato al
patrocinio sono tenuti a presentare al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Lucera, entro la fine del
mese di febbraio dell’anno successivo a quello di
riferimento, comunicazione, con allegati gli attestati
riferiti ai crediti formativi acquisiti o con allegata
autocertificazione, con la quale dichiarare di avere
assolto agli obblighi formativi.
2. In difetto di quanto previsto al comma che precede,
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera
applicherà le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3
dell’articolo 6 del Regolamento per la Formazione
Professionale Continua adottato dal Consiglio Nazionale
Forense il 13.7.2007 (“2. Costituiscono illecito
disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo
formativo e la mancata o infedele certificazione del
percorso formativo seguito: 3. La sanzione è commisurata
alla gravità della violazione”).
Articolo 7
Attività del Consiglio dell’Ordine
1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera dà
attuazione alle attività di formazione professionale
continua e vigila sull’effettivo adempimento
dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi
e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le
modalità di rilascio degli attestati di partecipazione
agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio
o da esso accreditati.
2. Sono di competenza esclusiva del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Lucera la predisposizione
e il controllo delle modalità di registrazione delle
partecipazioni agli eventi formativi.
3. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera
favorisce la formazione professionale continua gratuita,
in misura tale da consentire a ciascun iscritto
l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando eventi
formativi non onerosi, allo scopo determinando la
contribuzione richiesta ai partecipanti con il limite
massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A
tal fine utilizzerà risorse proprie o quelle ottenibili
da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti
finanziatori pubblici o privati. 4. Il Consiglio potrà
inoltre organizzare attività formative, unitamente a
soggetti, anche se operanti con finalità di lucro,
sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi
ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente
nell’esonero dalle spese di organizzazione degli eventi.
5. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera
comunicherà al Consiglio Nazionale Forense, entro il 31
ottobre di ogni anno (per il corrente anno, entro il 30
novembre 2007) una relazione concernente l’offerta
formativa riferita all’anno successivo.
Articolo 8
Controlli del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Lucera
1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera
verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo
da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle
attività formative documentate i crediti formativi
secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell’Ordine
svolge attività di controllo, anche a campione, ed allo
scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno
organizzato gli eventi formativi chiarimenti e
documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la
documentazione richiesta non sia depositata entro il
termine di giorni 30 (trenta) dalla richiesta, il
Consiglio dell’Ordine non attribuisce crediti formativi
per gli eventi e le attività che non risultino
adeguatamente documentate.
4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio
dell’Ordine può avvalersi di apposita commissione,
costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In
questo caso, il parere espresso dalla commissione è
obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con
deliberazione motivata.
Articolo 9
Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense
1. Il Consiglio Nazionale Forense promuove ed indirizza
lo svolgimento della formazione professionale continua,
individuandone i nuovi settori di sviluppo.
2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola
Superiore dell’Avvocatura, la Fondazione dell’Avvocatura
Italiana e la Fondazione per l’Informatica e
l’Innovazione Forense: a) favorisce l’ampliamento
dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente
eventi formativi, se del caso in collaborazione con il
Consiglio Superiore della Magistratura; b) assiste i
Consigli dell’Ordine nella predisposizione e
nell’attuazione dei programmi formativi.
Articolo 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dall’1
settembre 2007.
2. Il primo periodo di valutazione della formazione
continua decorre dall’1 gennaio 2008, con le
specificazioni di cui all’articolo 3 comma 10.
Cordiali saluti.
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
del Circondario del Tribunale di Lucera
avv. Giuseppe Agnusdei
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