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ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL CIRCONDARIO DEL
TRIBUNALE DI LUCERA
Lucera, 15 maggio 2008
Agli Avvocati e ai
Praticanti Avvocati del Foro di Lucera
oggetto:
convenzione rc auto Ordine Avvocati Lucera /
Fondiaria-SAI S.p.A.
Cari Colleghi,
qui in appresso riporto
la convenzione che è stata stipulata tra
l'Ordine degli Avvocati di Lucera e la
società Fondiaria-SAI S.p.A., grazie alla
quale sono previsti consistenti riduzioni
dei premi di polizza riferiti alla
responsabilità civile auto, per tutti gli
Iscritti del Foro di Lucera.
Cordiali saluti.
Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati
del Circondario del
Tribunale di Lucera
avv. Giuseppe Agnusdei
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CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI SpA DIVISIONE FONDIARIA DEFINIZIONI CONTRAENTE CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCERA (FG) SOCIETÀ FONDIARIA SAI SpA Divisione Fondiaria ASSICURATI Tutti gli iscritti al consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera e loro famigliari conviventi.
1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione prevede la copertura assicurativa Auto prestata dalla Società per i veicoli di proprietà dei singoli assicurati.
2 DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della presente Convenzione viene fissata di comune accordo fra le parti in anni uno e cioè dalle ore 24,00 del giorno 10/05/2008 alle ore 24,00 del giorno 10/05/2009, e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, se non verrà disdettata dalle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sarà cura dell’Ordine convenzionato comunicare agli assicurati la cessazione della convenzione stessa.
3 VEICOLI ASSICURATI
Autovetture ad uso provato di proprietà degli iscritti all’Ordine in oggetto e relativi famigliari conviventi.
4 MODALITÀ DI EMISSIONE
Per usufruire delle condizioni previste dalla presente Convenzione, l’Assicurato deve esibire all’atto della stipulazione e dei successivi rinnovi un documento comprovamene la sua qualità di proprietario di una autovettura con le caratteristiche di cui al punto 3.
5 CONTRATTI IN CORSO
I contratti in corso relativi alla copertura assicurativa Auto attualmente in corso presso la Società, assunti anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione e di cui siano contraenti gli Assicurati, alla prima scadenza annuale successiva potranno essere sostituiti con contratti conformi alla convenzione stessa.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Le garanzie prestate in base a quanto è precisato ai punti seguenti e le relative tariffe sono quelle previste dai prodotti della FONDIARIA-SAI S.p.A. Divisione Fondiaria.
6 GARANZIE PRESTATE
RESPONSABILITÀ CIVILE
La garanzia può essere prestata anche da sola.
La società presta, contro il pagamento del premio pattuito, la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.
Sui contratti eventualmente stipulati viene applicata la tariffa dovuta dagli Assicurati in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo, con lo sconto massimo:
sconto 30% per Clienti in classe di merito da S6 a 9;
sconto 25% per Clienti in classe di merito da 10 a 14.
Garanzie Incendio e Furto
Modelli normali e a basso rischio applicazione di uno sconto del 30% sui premi previsti dalla tariffa in vigore, fermo scoperti e minimi di tariffa ;
Modelli ad alto rischio applicazione di uno sconto del 25% sui premi previsti dalla tariffa in vigore, fermo gli scoperti minimi di tariffa.
Garanzie sociopolitici e naturali
Applicazione di uno sconto del 30% sui premi previsti dalla tariffa in vigore.
Tutela Giudiziaria
Applicazione di uno sconto del 30% sui premi previsti dalla tariffa in vigore.
Garanzia Assistenza Stradale
Sconto del 40% sui premi riportati dalle normative in vigore.
Infortuni del Conducente
Sconto del 40% sui tassi di tariffa previste per le garanzie Morte ed IP.
Garanzie Aggiuntive Compact, Oro, Class .
Sconto del 40% sul premio annuo netto di tariffa.
7 RINNOVI ANNUALI
Il rinnovo annuale delle singole polizze stipulate dagli assicurati alle condizioni pattuite con la presente Convenzione è subordinato al perdurare della qualità di proprietario di una autovettura con le caratteristiche di cui al precedente punto 3 ed al perdurare della Convenzione.
8 MODIFICA DELLA CONVENZIONE
Qualora la Convenzione venga rinegoziata, sarà cura della Società comunicare ed applicare agli Assicurati le nuove condizioni pattuite. Queste ultime dovranno erre applicate per i contratti relativi alle nuove inclusioni alla data di efficacia delle modifiche. Per i contratti in corso saranno applicate, previa eventuale sostituzione della polizza, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alle variazioni introdotte.
9 CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE
Qualora la Convenzione cessi, ai singoli contratti che fossero eventualmente rinnovati in data successiva alla cessazione della Convenzione, verranno applicati i premi RCA e C.V.T. previsti dalle tariffe FONDIARIA-SAI S.p.A. Divisione Fondiaria in vigore al momento del rinnovo. Sarà cura dell’Ordine comunicare agli assicurati la cessazione della convenzione.
10 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE
Gli assicurati per usufruire delle Condizioni previste dalla presente Convenzione, all’atto della stipulazione dovranno sottoscrivere l’allegato UNO riportato in calce.
11 DIFFUSIONE DELL’INIZIATIVA
La Società provvederà a portare a conoscenza delle proprie Agenzie la presente convenzione al fine di dare, tramite le proprie strutture organizzative, la migliore assistenza agli interessati per la stipulazione delle polizze.
12 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI
Garanzia di Responsabilità Civile Le condizioni tutte, generali speciali ed aggiuntive, che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare, sono conformi a quelle riportate nel modello 1.11037.2
Garanzia Assistenza Stradale Le Condizioni tutte, generali e particolari dell’Assistenza Stradale, che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare, sono conformi a quelle riportate nel modello n. 1.11039.2
Altre Garanzie Le Condizioni tutte, generali e particolari delle altre garanzie, che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare, sono conformi a quelle riportate nel modello 1.11038.2
Tutte le Condizioni di assicurazione sopra richiamate formano parte integrante della presente convenzione.
Lucera, 28.04.2008
Il Contraente per la Società Il Presidente del Consiglio FONDIARIA-SAI S.p.A. Direzione Auto f.to Avv. Giuseppe Agnusdei f.to Il Direttore Dario Granito
Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli della presente convenzione: Durata della Convenzione – art. 2 Rinnovi annuali – art. 7 Modifiche della Convenzione – art. 8 Cessazione della Convenzione – art. 9 Il presidente del Consiglio f.to Avv. Giuseppe Agnusdei
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