Tribunale di Lucera Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Palazzo di Giustizia - Piazza Tribunali - 71036 Lucera - Tel. 0881-522819 - P.IVA 82001760717 Presidente@ordineavvocatilucera.it Info@ordineavvocatilucera.it Segreteria@ordineavvocatilucera.it |
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Agli
Avvocati e ai Praticanti Avvocati del Foro di Lucera Oggetto: modifiche al Codice Deontologico Cari Colleghi, il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 14 dicembre 2006, ha
approvato le modifiche al Codice Deontologico necessarie per
l’adeguamento alla cd. legge Bersani. Tali modifiche sono state portate in disamina e adottate dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Lucera,
nella seduta del 20 dicembre 2006, e sono quindi in vigore nel nostro
Circondario. A seguito delle richiamate modifiche risultano riformulati, come in
appresso, i seguenti articoli del Codice Deontologico: Articolo 10 - Dovere di indipendenza Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il
dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà
da pressioni o condizionamenti esterni. I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la
propria sfera personale. Articolo 17 - Informazioni sull’attività professionale L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività
professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con
la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e
rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali
è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine. Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e
correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal
segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome
dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la
dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della
pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la
sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione
professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione
forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. II - E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto,
che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo
lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal
senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. Articolo 17 bis - Modalità dell’informazione L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività
professionale deve indicare: *) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione
sia svolto in forma associata o societaria; *) il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei
componenti lo studio; *) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i
recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail
e del sito web, se attivato; *) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero
l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano
l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità
delle direttive comunitarie. Può indicare: *) i titoli accademici; *) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti
universitari; *) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; *) i settori di esercizio dell’attività professionale e,
nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; *) le lingue conosciute; *) il logo dello studio; *) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale; *) l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato
che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve
depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della
certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del
certificatore e del campo di applicazione della certificazione
ufficialmente riconosciuta dallo Stato. L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini
propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o
alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al
Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui
è espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve
indicare i dati previsti dall’articolo 17 bis, primo comma. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari
mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Articolo 19 - Divieto di accaparramento di clientela E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di
clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti o con
modi non conformi alla correttezza e decoro. I - L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro
soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per la presentazione di un cliente. II - Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per
ottenere difese o incarichi. III - E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta
persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti,
nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico. IV - E’ altresì vietato all’avvocato di offrire, senza esserne
richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona
determinata per uno specifico affare. Articolo 35 - Rapporto di fiducia Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I - L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso
della parte assistita. II - L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato,
dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica,
patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul
rapporto professionale, salvo quanto previsto dal canone V dell’art. 43. Articolo 43 - Richiesta di pagamento Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può
chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute
ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali,
commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per
lo svolgimento dell’incarico. I - L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e
degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente,
la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le
prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. II - L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all’attività svolta. III - L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello
già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia
fatto espressa riserva. IV - L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri
diritti o all’adempimento di prestazioni professionali il versamento
alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. V - E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto
dell’articolo 1261 C.C. e sempre che i compensi siano proporzionati
all’attività svolta. L’articolo 45 (divieto di patto di quota lite) è stato abrogato Cordiali saluti e ancora auguri per le correnti festività. Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Lucera Avv. Giuseppe Agnusdei
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