Tribunale di Lucera

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

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Agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati

del Foro di Lucera

Oggetto: modifiche al Codice Deontologico

 

Cari Colleghi,

il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 14 dicembre 2006, ha approvato le modifiche al Codice Deontologico necessarie per l’adeguamento alla cd. legge Bersani.

Tali modifiche sono state portate in disamina e adottate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Lucera, nella seduta del 20 dicembre 2006, e sono quindi in vigore nel nostro Circondario.

A seguito delle richiamate modifiche risultano riformulati, come in appresso, i seguenti articoli del Codice Deontologico:

Articolo 10 - Dovere di indipendenza

Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

 

Articolo 17 - Informazioni sull’attività professionale

L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine.

Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.

II - E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

 

Articolo 17 bis - Modalità dell’informazione

L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

*) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;

*) il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;

*) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;

*) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Può indicare:

*) i titoli accademici;

*) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;

*) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;

*) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;

*) le lingue conosciute;

*) il logo dello studio;

*) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;

*) l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dall’articolo 17 bis, primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

 

Articolo 19 - Divieto di accaparramento di clientela

E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti o con modi non conformi alla correttezza e decoro.

I - L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

II - Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

III - E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IV - E’ altresì vietato all’avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.

 

Articolo 35 - Rapporto di fiducia

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

I - L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

II - L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dal canone V dell’art. 43.

 

Articolo 43 - Richiesta di pagamento

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico.

I - L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

II - L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta.

III - L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

IV - L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

V - E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 C.C. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta.

 

L’articolo 45 (divieto di patto di quota lite) è stato abrogato

 

Cordiali saluti e ancora auguri per le correnti festività.

 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati

del Circondario del Tribunale di Lucera

Avv. Giuseppe Agnusdei