Tribunale di Lucera

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Lucera, 7 luglio 2007
Agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati
del Foro di Lucera

Oggetto: astensione dell'Avvocatura dalle udienze.

 Cari Colleghi,

 comunico che la Giunta dell'Unione Nazionale delle Camere Penali ha
deliberato l'astensione dalle udienze penali nei giorni 16, 17, 18, 19, 20 e
21 luglio 2007, e che la Giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura ha
deliberato l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e
tributarie nei giorni 17, 18 e 19 luglio 2007.

 Conseguentemente, l'astensione riguarderà tutte le udienze civili e penali
del Circondario del Tribunale di Lucera (Sede Circondariale, Sezioni
Distaccate di Apricena e di Rodi Garganico, Uffici del Giudice di Pace di
Lucera, Apricena, Rodi Garganico, Torremaggiore, Troia e Castelnuovo della
Daunia) nei giorni 17, 18 e 19 luglio 2007, nonché le udienze penali anche
nei giorni 16, 20 e 21 luglio 2007, ad eccezione dei procedimenti indicati
in appresso:
 - l'astensione non è infatti consentita, nella materia penale, in
riferimento:
a) alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti
misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 C.P.P., all'incidente
probatorio, al giudizio direttissimo, al compimento degli atti urgenti di
cui all'art. 467 C.P.P., nonché ai procedimenti e processi concernenti reati
la cui prescrizione matura durante il periodo di astensione, ovvero, se
pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se
pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di
legittimità, entro 90 giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi
in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda
espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5
C.P.P. (introdotto dalla L. n. 479/1999), che si proceda malgrado l'
astensione del difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d'ufficio,
non si considera legittimamente impedito ed ha l'obbligo di non astenersi;
 - l'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei
procedimenti relativi:
a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad
alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o
di divorzio e all'affidamento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione
sommaria prevista dall'art. 28 L. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad
oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche
ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 165/2001;
c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'
art. 92, comma 2 R.D. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla
sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali;
 - l'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa
e tributaria:
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.
 Comunico, altresì, che:
 - sia nelle udienze penali sia nelle udienze civili dei giorni oggetto dell
'astensione, gli Avvocati renderanno a verbale dichiarazione di adesione all
'astensione, onde ottenere l'aggiornamento ad altra udienza successiva a
tale periodo;
 - sarà sufficiente l'adesione all'astensione da parte anche di uno solo dei
difensori costituiti nei procedimenti, atteso che l'art. 39 del Codice
Deontologico ed il Codice di Autoregolamentazione dello sciopero degli
Avvocati impongono, ai Colleghi che non si astengono, di non compiere atti
pregiudizievoli alla posizione sostanziale e processuale della parte
assistita dal Collega che ha dichiarato di aderire all'astensione, con la
conseguenza che i procedimenti andranno necessariamente aggiornati ad altra
udienza, per il medesimo incombente.

 Cordiali saluti.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
del Circondario del Tribunale di Lucera
avv. Giuseppe Agnusdei