Agli Avvocati e Praticanti Avvocati
del Foro di Lucera

 Oggetto: astensione dell'Avvocatura dalle udienze civili, penali,
amministrative e tributarie 18 - 23 settembre 2006

 Comunico che l'Assemblea Generale dell'Avvocatura, tenutasi in Roma il 6
settembre 2006, si è conclusa con la deliberazione, da parte dell'Organismo
Unitario dell'Avvocatura, della astensione dalle udienze civili, penali,
amministrative e tributarie dal 18 al 23 settembre 2006, in prosecuzione
della protesta contro il decreto 'Bersani' sulla liberalizzazione della
professione forense.
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 Informo che, conseguentemente, l'astensione riguarderà tutte le udienze
civili e penali del Circondario del Tribunale di Lucera (Sede Circondariale,
Sezioni Distaccate di Apricena e di Rodi Garganico, Uffici del Giudice di
Pace di Lucera, Apricena, Rodi Garganico, Torremaggiore, Troia e Castelnuovo
della Daunia) dei giorni dal 18 al 23 settembre 2006 incluso, ad eccezione
dei procedimenti indicati in appresso:
 - l'astensione non è infatti consentita, nella materia penale, in
riferimento:
a) alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti
misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 C.P.P., all'incidente
probatorio, al giudizio direttissimo, al compimento degli atti urgenti di
cui all'art. 467 C.P.P., nonché ai procedimenti e processi concernenti reati
la cui prescrizione matura durante il periodo di astensione, ovvero, se
pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se
pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di
legittimità, entro 90 giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi
in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda
espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5
C.P.P. (introdotto dalla L. n. 479/1999), che si proceda malgrado l'
astensione del difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d'ufficio,
non si considera legittimamente impedito ed ha l'obbligo di non astenersi;
 - l'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei
procedimenti relativi:
a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad
alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o
di divorzio e all'affidamento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione
sommaria prevista dall'art. 28 L. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad
oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche
ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 165/2001;
c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'
art. 92, comma 2 R.D. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla
sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali;
 - l'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa
e tributaria:
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.

 Comunico, altresì, che:
 - sia nelle udienze penali sia nelle udienze civili dei giorni dal 18 al 23
settembre 2006, gli Avvocati renderanno a verbale dichiarazione di adesione
all'astensione proclamata dall'Assemblea Generale dell'Avvocatura, onde
ottenere l'aggiornamento ad altra udienza successiva a tale periodo;
 - sarà sufficiente l'adesione all'astensione da parte anche di uno solo dei
difensori costituiti nei procedimenti, atteso che l'art. 39 del Codice
Deontologico ed il Codice di Autoregolamentazione dello sciopero degli
Avvocati impongono, ai Colleghi che non si astengono, di non compiere atti
pregiudizievoli alla posizione sostanziale e processuale della parte
assistita dal Collega che ha dichiarato di aderire all'astensione, con la
conseguenza che i procedimenti andranno necessariamente aggiornati ad altra
udienza, per il medesimo incombente.

 Cordiali saluti.

Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Lucera
Avv. Giuseppe Agnusdei