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Tribunale di Lucera Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Palazzo di Giustizia - Piazza Tribunali - 71036 Lucera - Tel. 0881-522819 - P.IVA 82001760717 Presidente@ordineavvocatilucera.it Info@ordineavvocatilucera.it Segreteria@ordineavvocatilucera.it |
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Lucera, 15 luglio 2007 Agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati del Foro di Lucera Oggetto: astensioni dalle udienze. Cari Colleghi, l’Associazione Nazionale Magistrati ha revocato lo sciopero indetto per venerdì 20 luglio 2007, mentre rimangono ferme le astensioni proclamate dall’Avvocatura. Riepilogo pertanto, nuovamente, il calendario delle astensioni dalle udienze e dalle attività giudiziarie della settimana 16-21 luglio 2007, rinveniente dai deliberati assunti dall’Unione Nazionale delle Camere Penali e dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura: - lunedì 16 luglio, astensione dalle udienze penali - martedì 17 luglio, astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie - mercoledì 18 luglio, astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie - giovedì 19 luglio, astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie - venerdì 20 luglio, astensione dalle udienze penali - sabato 21 luglio, astensione dalle udienze penali Conseguentemente, l’astensione riguarderà tutte le udienze civili e penali del Circondario del Tribunale di Lucera (Sede Circondariale, Sezioni Distaccate di Apricena e di Rodi Garganico, Uffici del Giudice di Pace di Lucera, Apricena, Rodi Garganico, Torremaggiore, Troia e Castelnuovo della Daunia) nei giorni 17, 18 e 19 luglio 2007, nonché le udienze penali anche nei giorni 16, 20 e 21 luglio 2007, ad eccezione dei procedimenti indicati in appresso: - l’astensione non è infatti consentita, nella materia penale, in riferimento: a) alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 C.P.P., all’incidente probatorio, al giudizio direttissimo, al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 C.P.P., nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione matura durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni; b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 C.P.P. (introdotto dalla L. n. 479/1999), che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore, di fiducia o d’ufficio, non si considera legittimamente impedito ed ha l’obbligo di non astenersi; - l’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi: a) a provvedimenti cautelari, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio e all’affidamento di minori; b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 L. n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 165/2001; c) a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2 R.D. n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni; d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti; e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali; - l’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria: a) nei procedimenti cautelari e urgenti; b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali. Comunico, altresì, che: - sia nelle udienze penali sia nelle udienze civili dei giorni oggetto dell’astensione, gli Avvocati renderanno a verbale dichiarazione di adesione all’astensione, onde ottenere l’aggiornamento ad altra udienza successiva a tale periodo; - sarà sufficiente l’adesione all’astensione da parte anche di uno solo dei difensori costituiti nei procedimenti, atteso che l’art. 39 del Codice Deontologico ed il Codice di Autoregolamentazione dello sciopero degli Avvocati impongono, ai Colleghi che non si astengono, di non compiere atti pregiudizievoli alla posizione sostanziale e processuale della parte assistita dal Collega che ha dichiarato di aderire all’astensione, con la conseguenza che i procedimenti andranno necessariamente aggiornati ad altra udienza, per il medesimo incombente. Cordiali saluti. Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Lucera avv. Giuseppe Agnusdei
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