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Agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati del Foro di Lucera
Cari Colleghi,
qui in appresso si trasmette la massima della sentenza della Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - 24 giugno/11 novembre 2008, n. 26972, in tema di danno esistenziale (da www.altalex.com)
Cordiali saluti.
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Lucera
avv. Giuseppe Agnusdei
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972
Danno esistenziale – categoria – sussistenza – inammissibilità – danno non patrimoniale - unica categoria – legittimità – ingiustizia costituzionalmente qualifica – necessità – danno evento e danno conseguenza – danno da morte immediata – danno morale – legittimità [art. 2059 c.c.]
Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.
Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno.
Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Nell’ambito della perdita subita e mancate utilità, ex art. 1223 c.c., vanno ricompresi anche i pregiudizi non patrimoniali.
Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Nel caso di danno da morte immediata (o danno tanatologico), il giudice potrà correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. (1-15)